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[1]Il Comitato nazionale e' composto:
- a)di tre membri, d'ambo i sessi, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica o che particolari benemerenze abbiano acquistato nell'opera di assistenza degli orfani di guerra;
- b)di un delegato del Ministero delle finanze per i servizi del Tesoro;
- c)di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica e delle corporazioni;
- d)di un delegato dell'Ordinario militare;
- e)di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
- f)di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti;
- g)di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia;
- h)di un delegato dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventu'.
[2]I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Capo del Governo.
[3]Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i tre membri di cui alla lettera a).
[4]Il presidente ed il vice presidente ed i membri del Comitato nazionale durano in carica due anni e possono essere confermati.
[5]Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
