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[1]L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:
[2]1° con le contribuzioni dei soci;
[3]2° con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale;
[4]3° con un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009
