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Ferme restando le disposizioni legislative vigenti relative alla tutela ed alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche e private, anche a carattere associativo, di qualsiasi natura, aventi per fine di promuovere l'istruzione, l'educazione morale e fisica, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione morale e spirituale dei giovani, l'Opera nazionale potra' provocare dalle autorita' competenti le provvidenze necessarie affinche' le dette istituzioni informino la loro azione alle finalita' della presente legge.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009
