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Ad integrare l'attivita' svolta a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti, l'Opera nazionale ha la facolta':
- a)di fondare istituzioni dirette all'assistenza della gioventu' o di promuoverne la fondazione;
- b)di sovvenzionare le istituzioni che dispongono d'inadeguate rendite, purche' seguano le direttive dell'Opera;
- c)di promuovere dalle competenti autorita' le riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire posti e borse di studio per stabilire l'obbligatorieta' dei concorsi in tali conferimenti con la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009
