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[1]In ogni comune e' istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

[2]I componenti del Comitato comunale sono scelti preferibilmente tra i soci residenti nel comune, dal Comitato provinciale. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, faranno parte dei Comitati un insegnante di detti istituti nominato dal provveditore agli studi della regione ed il comandante del reparto della detta Milizia.

[3]I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal comune.

[4]Il Capo del Governo, Primo Ministro, sentito il presidente, puo' revocare in ogni momento i membri del Comitato centrale che non rispondessero per inettitudine o incompatibilita' al compito loro affidato.

[5]Analoga facolta' e' data al presidente del Comitato centrale relativamente ai Comitati provinciali e comunali.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;2247~art14 · fonte del testo

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