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[1]Il Comitato provinciale:
[2]1° provvede all'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di assistenza ed educazione della gioventu' nell'ambito della provincia;
[3]2° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza ed educazione della gioventu', riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e da' parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni e sulle domande di costituzione di nuove istituzioni.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009
