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[1]In ogni provincia e' costituito un Comitato provinciale composto del presidente e di dieci consiglieri.

[2]Di esso fanno parte di diritto un consigliere di prefettura, un insegnante di istituti medii, nominati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi della regione, il console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera stessa residenti in provincia.

[3]Il presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

[4]I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

[5]La decadenza e' dichiarata dal Consiglio stesso, e la dichiarazione puo' essere promossa dall'Opera nazionale.

[6]Il Comitato ha sede in locali gratuitamente forniti dalla provincia.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;2247~art12 · fonte del testo

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