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[1]In ogni provincia e' costituito un Comitato provinciale composto del presidente e di dieci consiglieri.
[2]Di esso fanno parte di diritto un consigliere di prefettura, un insegnante di istituti medii, nominati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi della regione, il console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera stessa residenti in provincia.
[3]Il presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
[4]I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.
[5]La decadenza e' dichiarata dal Consiglio stesso, e la dichiarazione puo' essere promossa dall'Opera nazionale.
[6]Il Comitato ha sede in locali gratuitamente forniti dalla provincia.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009
