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[1]Sono soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

[2]I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

[3]Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore alle L. 10,000.

[4]Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L. 500.

[5]Sono soci temporanei coloro che mediante sottoscrizione si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

[6]Le Associazioni e gli Enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

[7]L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;2247~art11 · fonte del testo

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