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[1]L'Opera nazionale e' amministrata da un Consiglio centrale composto da un presidente, da un vice presidente e da ventitre consiglieri, nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro.

[2]Il presidente e' scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di console generale (in servizio attivo o fuori quadro) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, udito il comandante generale della Milizia stessa. Tanto il presidente che il vice-presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

[3]Fanno parte del Consiglio centrale due rappresentanti del Ministero dell'interno di cui uno della Direzione generale di sanita' ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'istruzione, dell'economia nazionale, designati dai rispettivi Ministri, nonche' un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal comandante generale della Milizia stessa, un rappresentante delle Federazioni ginnico-sportive designato dal Comitato olimpionico nazionale italiano, Federazione delle federazioni sportive italiane, e un rappresentante dell'Opera nazionale del dopo-lavoro.

[4]Gli altri componenti del Consiglio centrale saranno scelti fra persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza e all'educazione fisica e morale della gioventu', preferibilmente fra i soci benemeriti indicati nell'articolo 12.

[5]I consiglieri si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

[6]In seno al Consiglio centrale e' costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice-presidente, nonche' di altri cinque componenti scelti dal Capo del Governo, Primo Ministro, tra i membri del Consiglio centrale e possibilmente tra quelli residenti in Roma.

[7]Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

[8]Nel caso d'urgenza la Giunta esecutiva puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo, nella sua prima adunanza, per la ratifica.

[9]Decadono dalla carica i membri del Consiglio ed i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza e' pronunziata dai rispettivi Consessi.

[10]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 9 gennaio 1927, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 1115, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1927 al 12 marzo 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-03;2247~art10 · fonte del testo

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