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[1]E' istituito un ente morale, con sede in Roma, denominato «Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventu'».
[2]Tale ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Capo del Governo, Primo Ministro.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 14 novembre 1929, n. 1992, convertito senza modificazioni dalla L. 26 dicembre 1929, n. 2239, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventu', istituita con la legge 3 aprile 1926, n. 2247, e' posta, nella sua attuale condizione di fatto e di diritto, alle dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale".
Testo in vigore dal 26 novembre 1929 al 16 dicembre 2009
