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E data facolta' ai Ministeri militari di emanare, d'intesa con il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e di concerto col Ministero delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza del detto Ministero, tutte le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
