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Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri militari, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, saranno stabilite ammende a carico degli inadempienti all'obbligo di cui all'art. 1. e dei direttori di azienda o datori di lavoro in genere che, in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino ai propri dipendenti la frequenza dei corsi post-militari.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
