Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'istruzione post-militare ha carattere essenzialmente pratico ed e' affidata alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale col concorso di quadri e di mezzi dei singoli Ministeri interessati, e secondo i programmi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente.
[2]Nei limiti delle rispettive possibilita' saranno chiamati a cooperare alla preparazione post-militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione siano in grado di contribuirvi validamente.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
