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[1]L'istruzione post-militare e' obbligatoria per i sottufficiali e militari di truppa in congedo fino al compimento del trentaduesimo anno di eta'.
[2]Sara' attuata gradatamente in relazione alle possibilita' di istituzione di appositi corsi nelle singole localita'.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
