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[1]Le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto saranno stabilite da uno statuto che sara' approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'Africa Italiana, previo parere del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
[2]Lo statuto conterra' altresi' le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico, nonche' alla dotazione organica e al trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale necessario al funzionamento dell'Istituto.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 30 ottobre 1940-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - BOTTAI - TERUZZI - DI REVEL - TASSINARI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
