Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per il funzionamento dell'Istituto nazionale di entomologia e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-XVIII 1941-XIX, un contributo annuo di L. 50.000. 1
[2]Il Ministero delle finanze e' autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 maggio 1942, n. 518
1La L. 4 maggio 1942, n. 518 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'annuo contributo autorizzato con l'art. 3 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1689, a favore dell'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata in Roma e' elevato a L. 82.000 per l'esercizio finanziario 1941-42 ed a L. 100.000 per quelli successivi".
Testo in vigore dal 12 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
