Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli 4 e 5 la Sezione tecnico-industriale dell'Ente e' dotata dei seguenti mezzi patrimoniali

  • a)le attivita' nette finali dell'Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana;
  • b)le attivita' nette finali della gestione di liquidazione del Consorzio per l'industria solfifera siciliana;
  • c)un contributo annuo dello Stato per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1940-41.

[2]Detto contributo e' stabilito nella cifra di lire quattro milioni per ciascuno degli esercizi dal primo al quinto e di lire un milione per ciascuno degli esercizi dal sesto al decimo.

[3]Il Banco di Sicilia, attraverso la sua Sezione di credito minerario, istituita con R. decreto-legge 25 marzo 1927-V, n. 435, e' autorizzato a concedere mutui e prestiti per ricerche di nuovi giacimenti solfiferi, sia a favore della Sezione tecnico-industriale predetta e sia a favore di aziende minerarie. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 ottobre 1950, n. 904

1

La L. 27 ottobre 1950, n. 904 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni".

Testo in vigore dal 12 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1940 al 12 dicembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 ottobre 1950, n. 904

    La L. 27 ottobre 1950, n. 904 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art6 · fonte del testo

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