L'Ente puo' assumere partecipazioni in societa' per azioni, alienare le attivita' che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative. La vendita di partecipazioni azionarie e' soggetta alla approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.

Testo vigente dal 27 marzo 1953

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art4 · fonte del testo

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