All'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti i seguenti comma: "L'ENI ha, altresi', il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonche' nel settore minerario attinente a questa attivita'. L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'. L'ente, oltre a gestire le partecipazioni gia' acquisite, puo' assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari".

Testo vigente dal 13 dicembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-11-14;1153~art1 · fonte del testo

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