Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1953 al 21 giugno 2000. Leggi il testo vigente →

L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:

  • 1)della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiori a 1200 metri;
  • 2)della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali. L'Ente puo' altresi' svolgere attivita' di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformita' delle leggi vigenti. I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento. Nessuna indennita' o compenso e' dovuto ai concessionari ed ai Comuni.

Testo in vigore dal 27 marzo 1953 al 21 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art2 · fonte del testo

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