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[1]L'acquisto di beni stabili da parte dell'Ente e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.
[2]Il decreto del Ministro per l'interno e' pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e ha carattere di provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 1 giugno 1938 al 22 dicembre 2008
