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[1]Sono istituiti a favore dell'Ente:
[2]1° ((NUMERO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 30 MAGGIO 1946, N. 538));
[3]2° un diritto di L. 10 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di L. 3 su ogni licenza di pesca in acque dolci, sia per dilettanti, sia per pescatori di mestiere;
[4]3° un diritto di L. 1 su ogni permesso di porto d'armi per caccia; 4° un contributo a carico delle societa', enti o privati, che gestiscono le corse dei cavalli o dei levrieri, ragguagliato al dieci per cento delle somme introitate dallo Stato a titolo di diritti erariali sui biglietti d'ingresso e di tassa di bollo sulle scommesse.
[5]I diritti di cui sopra ai nn. 1°, 2° e 3°, nonche' il contributo di cui al n. 4° sono da considerarsi in aumento dei rispettivi tributi erariali e si riscuotono dallo Stato nella stesso modo e nelle stesse forme dei detti tributi, salvo successivo versamento all'Ente, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno.
[6]E' inoltre devoluto all'Ente il provento delle tessere e dei distintivi che l'Ente stesso fornira' ai soci.
Testo in vigore dal 22 luglio 1946 al 7 luglio 1954
