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Le manifestazioni organizzate dall'Ente sono ammesse ad usufruire delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923-II, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.
Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
