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[1]Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'Ente, per conseguire i fini previsti nella presente legge, sono registrati gratuitamente.
[2]Agli effetti dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, l'Ente e' parificato alle Amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
