Art. 20 — Scioglimento dell'Amministrazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'Amministrazione dell'Ente puo' essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli, o quando, per gli altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare ed ordinato funzionamento dell'Ente. Lo scioglimento dell'Amministrazione e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto e' stabilito il termine entro cui dovra' procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed e' nominato un commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari