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Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonche' le attrezzature e tutti gli altri beni di proprieta' dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'ente con le modalita' di cui all'art. 36 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima). Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'ente, esso dovra' riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso. I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata ne' creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. All'atto della cessazione dell'ente, tutte le opere ed i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonche' i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art24 · fonte del testo

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