Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nell'esercizio delle sue attivita' l'ente deve osservare:

  • a)le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonche' di tutte le altre leggi vigenti in materia;
  • b)le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e degli impianti;
  • c)le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria con le modalita' che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 25. I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata, ne' creare oneri od impegni, oltre il termine dell'ente stesso, salva l'autorizzazione dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze. L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovra' essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sara' devoluta all'apposito fondo "Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali".

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art16 · fonte del testo

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