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[1]Per provvedere alla costruzione o al completamento di acquedotti comunali o consorziali, al riscatto di acquedotti di proprieta' privata e alle altre opere igieniche di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 1, l'Ente e' autorizzato a contrarre mutui con gli Istituti che saranno indicati con decreto del Ministro per le finanze fino all'importo globale di L. 300.000.000 nei limiti che saranno fissati annualmente con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

[2]L'ammortamento dei mutui per la parte cui non possa essere provveduto con i mezzi finanziari a disposizione dei Comuni e Consorzi interessati sara' garantito per capitali e interessi dallo Stato con le modalita' da stabilirsi nel decreto Reale di cui all'art. 11.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 11 luglio 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;24~art4 · fonte del testo

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