Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'Azienda e' posta sotto la osservanza dei Ministri per le corporazioni e per le finanze.
[2]Ai predetti Ministri l'Azienda rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intendo svolgere e, alla fine, il proprio bilancio:
[3]Per grave inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti o statutarie, o per gravi irregolarita' di gestione, il Ministro per le corporazioni; di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di stato, potra' promuovere il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
[4]Con lo stesso decreto sara' provveduto alla nomina di un commissario che avra' i poteri del Consiglio. La gestione commissariale avra' la durata di sei mesi e potra', in casi eccezionali, essere prorogata per uguale periodo.
Testo in vigore dal 24 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
