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In relazione alle finalita' di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Azienda e' autorizzata:
- a)((ad assumere, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, di intesa col Ministero delle corporazioni, partecipazioni azionarie in Societa' costituite o da costituirsi nel Regno d'Italia ed all'estero, che abbiano per oggetto la ricerca e la coltivazione di miniere lignitifere e di giacimenti di torba));
- b)a chiedere per se' o per societa' da essa o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e concessioni di giacimenti lignitiferi a norma della legge 29 luglio 1927-V, n. 1443, procedendo anche direttamente a lavori di ricerche e coltivazioni;
- c)a gestire direttamente la coltivazione di giacimenti di torba;
- d)a concedere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle Societa' lignitifere, di cui l'Azienda possegga almeno la maggioranza azionaria, al fine di assicurarne lo sviluppo tecnico ed economico;
- e)a costituire ed anche ad esercitare direttamente agenzie di vendita dei combustibili prodotti dalle miniere, in cui l'Azienda sia direttamente o indirettamente interessata, avvalendosi anche della collaborazione delle categorie commerciali;
- f)a promuovere tutte quelle misuro atte a favorire comunque la produzione, la nobilitazione, il trasporto e il piu' razionale ed economico consumo delle ligniti e delle torbe e a studiare, in collaborazione con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, ed occorrendo, con l'Azienda Carboni Italiani, le caratteristiche dei combustibili stessi e i dispositivi piu' idonei per la loro utilizzazione con il massimo rendimento;
- g)ad adottare i necessari provvedimenti per la razionale distribuzione della produzione lignitifera e torbosa, sentiti l'Azienda Carboni Italiani, l'Ufficio Monopolio Carboni, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e le Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
