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[1]L'Azienda ha un capitale di L. 60.000.000 fornito dallo Stato.
[2]E' ammessa per una quota non superiore del 40 per cento dell'importo complessivo indicato, la partecipazione di Istituti di previdenza sociale e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministro per le finanze entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.
[3]Ciascun Ente partecipante e' responsabile solo per la quota sottoscritta.
[4]Nel termine di tre mesi dalla data della presente legge, lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di quattro decimi delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, approvata dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero delle finanze, in ogni caso non prima del 31 dicembre 1940-XIX.
[5]Gli enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Azienda, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.
Testo in vigore dal 24 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
