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[1]Con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, sara' provveduto alla istituzione di una Milizia stradale che costituira' un reparto speciale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla quale saranno affidati, in concorso degli altri organi competenti a tenore delle vigenti leggi, la difesa del patrimonio stradale, la disciplina della circolazione in confronto di tutti gli utenti sulla rete gestita dall'Azienda, la sorveglianza delle segnalazioni stradali, il servizio delle informazioni stradali e quello del soccorso automobilistico.

[2]Le norme organiche e disciplinari per la costituzione ed il funzionamento della Milizia saranno stabilite con apposito regolamento da emanarsi in armonia con le leggi vigenti dal Capo del Governo su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art34 · fonte del testo

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