Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946. Leggi il testo vigente →

[1]Il provento netto delle conciliazioni, oblazioni e condanne alle pene pecuniarie previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di polizia e di circolazione stradale, da qualunque ufficiale od agente autorizzato esse siano accertate, se l'accertamento sia avvenuto sulle strade statali, e' per intero devoluto all'Azienda autonoma statale della strada.

[2]Il Ministro per i lavori pubblici determinera' ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinata per la concessione di premi di diligenza alla Milizia stradale, di premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri, e quale alla Cassa pensioni dei cantonieri stessi.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art28 · fonte del testo

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