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Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art27 · fonte del testo

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