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[1]La consulenza legale dell'Azienda e' affidata alla Regia avvocatura erariale.

[2]Nelle vertenze che la interessano l'Azienda ad ogni effetto giuridico verso i terzi e' rappresentata dal Ministro.

[3]Il patrocinio legale e' affidato alla Regia avvocatura erariale.

[4]L'avvocatura erariale assume altresi' la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'avvocato generale ne riconosca l'opportunita'.

[5]Fatta eccezione pei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze, ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullita' da pronunziarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 20 agosto 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art26 · fonte del testo

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