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In ciascuna Provincia e' istituito un Comitato per l'ammasso granario per contingente, presieduto dal prefetto e composto, dall'ispettore provinciale della agricoltura, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del Consorzio agrario provinciale, da un rappresentante delle singole associazioni sindacali e cooperative della Provincia, nonche' da un dottore in scienze agrarie designato dalla competente associazione provinciale, ove esista. Funziona la segretario del Comitato un funzionario tecnico dell'Ispettorato agrario provinciale. Detto Comitato provvedera', entro otto giorni dalla data di pubblicazione della presente legge:

  • a)alla ripartizione, fra i singoli Comuni della provincia, del contingente provinciale basandosi, di massima, sui conferimenti dell'annata agraria 1949-50;
  • b)alla determinazione dei criteri con cui il contingente comunale deve essere ripartito fra i singoli produttori. Il prefetto, con suo decreto, rendera' esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del presente articolo.

Testo in vigore dal 19 luglio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-07-10;541~art3 · fonte del testo

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