Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il presidente della Commissione istituita dall'art. 15 puo' concedere ai richiedenti l'inscrizione all'Albo un termine non superiore a 10 giorni per completare o rendere regolare la documentazione presentata a corredo della domanda.
tolto: Non oltre il 15 agosto di ogni anno, la Commissione delibera sulle domande e le deliberazioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 agosto.
tolto: Contro le deliberazioni della Commissione gli interessati possono ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Comitato istituito dall'art. 16.
tolto: Sui ricorsi il Comitato delibera entro il 15 ottobre e le decisioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 20 ottobre.
tolto: L'inscrizione nell'Albo, quando la domanda e' accolta, ha effetto dal 1° novembre.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art9 · fonte del testo
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