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[1]La domanda di inscrizione nell'Albo da parte degli inscritti nel Ruolo provvisorio, che abbiano compiuto il prescritto periodo di permanenza nel Ruolo stesso, deve essere presentata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero dal 1° al 15 giugno di ogni anno e deve essere corredata dei documenti, di data non anteriore al 30 aprile dell'anno stesso, che comprovino il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4.

[2]Alla domanda deve essere unita una dichiarazione del richiedente sulla consistenza dell'attrezzatura tecnica, della organizzazione commerciale e dei mezzi finanziari della propria azienda, nonche' la documentazione del lavoro di esportazione svolto durante il periodo di inscrizione nel Ruolo provvisorio. Possono inoltre essere allegati tutti gli altri atti e documenti che il richiedente ritenga utile per meglio dimostrare la sua idoneita' all'inscrizione nell'Albo.

[3]Nella domanda deve indicarsi la sezione o le sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'inscrizione. Deve altresi' precisarsi se l'inscrizione viene richiesta come produttore o come commerciante.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art8 · fonte del testo

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