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[1]Gli inscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio debbono comunicare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ogni modificazione nello stato di fatto o di diritto, intervenuta nei loro confronti, nel termine di 15 giorni dalla data della modificazione stessa.

[2]Gli inscritti nell'Albo che cessano di possedere anche uno soltanto dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 4 sono cancellati dall'Albo stesso.

[3]Nel caso di fallimento, quando sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il presidente della Commissione istituita a norma dell'art. 15, puo', su domatala del curatore, concedere la proroga della cancellazione fino a non oltre la chiusura di detto esercizio.

[4]Agli effetti del presente articolo, gli inscritti nell'Albo devono dimostrare, in qualsiasi momento, su richiesta del presidente della predetta Commissione ed entro i termini da questo stabiliti, di essere in possesso di uno o piu' dei requisiti prescritti. L'inosservanza di tale obbligo da' luogo alla cancellazione dall'Albo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art5 · fonte del testo

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