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I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

  • 1)avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14;
  • 2)avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni. Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
  • 3)essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • 4)avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
  • 5)avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
  • 6)essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
  • 7)non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
  • 8)non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267. I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:
  • a)quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un istitutore od un direttore, anche da quest'ultimo;
  • b)quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci mandata per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione. I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente. Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata gia' pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo e' rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7). Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 6 aprile 1987

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