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[1]L'iscrizione all'Albo e' soggetta ad una tassa annuale di concessione governativa, nella misura di lire cinquanta.

[2]La tassa e' riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

[3]Per mantenere in vigore la iscrizione all'Albo i richiedenti debbono, entro il 31 dicembre di ogni anno, esibire al Ministero delle finanze la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa per il successivo anno.

[4]In difetto di cio' e se l'interessato non abbia chiesto prima del 31 dicembre dell'anno in corso la cancellazione dall'Albo, egli incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato col R. decreto 26 marzo 1936-XIV, numero 1418, e si procede alla cancellazione dall'Albo di ufficio.

[5]La misura dei diritti per il rilascio dei certificati di iscrizione all'Albo sara' determinata con decreti del Ministro per le finanze ed i relativi proventi affluiranno al bilancio di entrata.

[6]Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo e per quelle inerenti alla Commissione di cui all'art. 2, viene stanziato annualmente un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1886~art5 · fonte del testo

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