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[1]La Commissione di cui al precedente articolo 2 e' costituita con decreto del Ministro per le finanze ed e' composta:
- a)del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;
- b)del direttore capo della divisione Comuni presso il Ministero dell'interno;
- c)del direttore capo della divisione delle imposte di consumo presso il Ministero delle finanze;
- d)di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari.
[2]Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 9°.
[3]I componenti indicati alle lettere a), b), c), possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1939 al 11 maggio 1944
