Art. 22 — Collegio dei revisori dei conti

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Presso il Consiglio nazionale vi e' un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dal Consiglio nazionale fra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarita' del bilancio consuntivo riferendone al Consiglio nazionale.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art22 · fonte del testo

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