Art. 2 — Oggetto dell'attività
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 132 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I consulenti del lavoro svolgono presso le aziende l'attivita' concernente le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denuncie, nonche' l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro. Essi, inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attivita' di cui al primo comma del presente articolo. Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi puo' avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, presso le aziende e gli uffici ed enti predetti, degli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art2 · fonte del testo
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