Art. 19 — Collegio dei revisori dei conti

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Presso ogni Consiglio provinciale vi e' un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti. I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art19 · fonte del testo

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