Art. 7 — Istituzione del ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi

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Per il servizio delle analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, compreso fra i compiti attribuiti ai Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, e' istituito il ruolo degli analisi di cui alla tabella IV, annessa alla presente legge. L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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