Art. 38 — Divieto di nuove assunzioni di personale per il servizio della repressione frodi

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Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna assunzione di personale, sotto qualsiasi forma, puo' essere effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dagli Istituti indicati dal precedente articolo 18, ultimo comma, per il servizio repressione frodi demandato al predetto Ministero dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art38 · fonte del testo

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