Art. 3 — Istituzione di sezioni specializzate degli ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura

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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sezioni specializzate presso gli Ispettorati agrari compartimentali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in corrispondenza alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche dell'agricoltura regionale e provinciale.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art3 · fonte del testo

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