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[1]L'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e' modificato nel senso che alla denominazione di «Direzione generale artiglieria e automobilismo» e' sostituita quella di «Direzione generale artiglieria» e che alle branche di ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra e' aggiunto un «Ispettorato del materiale automobilistico».
[2]Al numero degli ufficiali previsti dall'art. 2 del testo unico predetto sono portati i seguenti aumenti: un maggior generale o tenente generale; un colonnello; 5 tenenti colonnelli o maggiori (di cui tre con carica di capo sezione); 5 capitani: totale 12 ufficiali. Tali ufficiali sono tratti dalla tabella di assegnazione pel Servizio automobilistico militare, quale viene stabilito col successivo art. 9, a modificazione dell'art. 35 della legge di ordinamento del Regio esercito n. 396 dell'11 marzo 1926.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 7 giugno 1934
