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[1]E' in facolta' del Ministero della guerra di destinare temporaneamente ai centri automobilistici o ad altri enti automobilistici previsti dalla legge di ordinamento, ufficiali del Servizio tecnico automobilistico, fino al grado di colonnello qualora, per effetto dell'avanzamento, risultassero esuberanti ai posti del Servizio stesso, salvo il richiamo nel Servizio tecnico non appena si verifichino disponibilita' di cariche.
[2]Quando, verificandosi il turno di promozione al grado superiore di un colonnello, non vi sia nel Servizio tecnico disponibilita' di carica corrispondente, la promozione rimarra' sospesa fino a quando si verifichi tale disponibilita'. All'ufficiale pero', durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di eta' del grado, al quale avrebbe dovuto essere promosso, e all'atto della promozione gli sara' conferita la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.
[3]Qualora, invece, si verifichi nel Servizio tecnico automobilistico disponibilita' di una carica prima che all'ufficiale cui potrebbe esser devoluta spetti la promozione nel ruolo di appartenenza, e' in facolta' del Ministro per la guerra conferire per incarico la carica stessa.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
